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Protocollo d’intesa AGCM - Banca d’Italia - CONSOB - ANAC - IVASS - ACN


PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA BANCA D’ITALIA, L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (“AGCM”) E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (“CONSOB”) PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI APPALTO CONGIUNTE PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

[Dal 9 maggio 2019 hanno aderito al protocollo anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); dal 17 dicembre 2021 ha aderito al protocollo anche l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)]

 Novembre 2018

 Premesso che:

-.la Banca d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) sono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

-.l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

-.l’art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevedono la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare esigenze comuni;

-.ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la Banca d'Italia, l’AGCM e la CONSOB, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento;

-.la realizzazione di procedure di appalto in forma congiunta per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture costituisce uno strumento utile per accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’azione istituzionale nonché per l’attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi connessi con l’espletamento delle procedure stesse nonché per la realizzazione di economie di scala che garantiscano un risparmio di spesa;

-.la realizzazione di tale forma di collaborazione si pone in linea di continuità con gli interventi attuativi del programma di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’art. 22, comma 7 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in l.11 agosto 2014, n. 114;

-.l’AGCM e la CONSOB, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114, hanno sottoscritto in data 23 dicembre 2014 una Convenzione che disciplina le modalità di svolgimento in comune dell’attività di procurement;

-.sussiste l’opportunità di individuare modalità di coordinamento operativo e procedurale tra la Banca d’Italia, l’AGCM e la CONSOB, al fine di consentire alle stesse Autorità di intraprendere strategie comuni di approvvigionamento;

Visti:

-.il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

-.la l. 7 agosto 1990, n. 241;

con il presente protocollo d’intesa

-.l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche semplicemente "AGCM"), con sede in Roma, piazza Giuseppe Verdi n. 6/a, codice fiscale 97076950589, rappresentata dal Presidente f.f., dott.ssa Gabriella Muscolo;

e

-.la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con sede in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, codice fiscale 80204250585, rappresentata dal Presidente vicario, dott.ssa Anna Genovese;

e

-.la Banca d’Italia (d’ora in avanti anche la “Banca”) – Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, Via Nazionale, n. 91, codice fiscale 00997670583 – rappresentata dal Governatore, dott. Ignazio Visco;

d’ora in avanti anche indicate come “le Parti”, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, durata e finalità del protocollo

Il presente protocollo d’intesa definisce le modalità di coordinamento tra la Banca d’Italia, l’AGCM e la CONSOB volte a individuare, sulla base dei rispettivi dati di programmazione, strategie congiunte per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo la disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

I ruoli e le responsabilità delle Parti e la ripartizione delle relative attività e competenze in relazione alle procedure di appalto congiunto saranno definiti in separati accordi attuativi, sottoscritti dalle stesse in occasione dell’avvio delle singole procedure di affidamento.

Il presente protocollo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà, alla scadenza, essere rinnovato.

Art. 2 - Scambio e aggiornamento dei dati di programmazione

Al fine di garantire la disponibilità presso le Parti di dati omogenei e aggiornati relativi ai piani biennali e triennali degli acquisti, necessari per assicurare un’efficace programmazione di iniziative di appalto congiunto, le Parti si scambiano i seguenti flussi informativi:

  1. a) subito dopo la loro approvazione da parte dell’organo competente secondo la rispettiva normativa, il piano ufficiale degli acquisti di lavori, servizi e forniture;
  2. b) con cadenza trimestrale, i dati relativi agli aggiornamenti e/o modifiche del suddetto piano degli acquisti intervenuti in corso d’anno;
  3. c) tempestivamente, la sopravvenienza di esigenze di acquisto non pianificate rispetto alle quali sussiste un interesse all’attivazione di strumenti di acquisto congiunto.

Lo scambio delle suddette informazioni avviene nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 3; la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite in tale sede sono necessarie per verificare l’esistenza di esigenze di approvvigionamento comuni e contestuali e la sussistenza dei presupposti per l’avvio di procedure di appalto congiunto.

Le Parti sono responsabili del controllo della qualità e dell’aggiornamento dei dati rispettivamente forniti.

Art. 3 – Istituzione del Tavolo tecnico e programmazione congiunta

Viene istituito un Tavolo tecnico composto da due membri per ciascuna Parte, nominati da ciascuna Istituzione entro il 31 dicembre di ciascun anno, con il compito di dare attuazione al presente protocollo d’intesa.

I membri del Tavolo tecnico si riuniscono in via ordinaria due volte all’anno; essi svolgono le seguenti attività:

-.scambiano tempestivamente i dati di programmazione di cui al precedente art. 2 e i relativi aggiornamenti;

-.verificano, sulla base dei piani degli acquisti condivisi, la sussistenza di esigenze di acquisto comuni e contestuali per le quali è possibile avviare una o più procedure di appalto congiunto nel biennio successivo e redigono un piano degli acquisti congiunti, ai sensi del successivo art. 4;

-.concordano, anche con il supporto tecnico delle rispettive strutture buyer, le modalità attuative dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, da recepire negli accordi attuativi sottoscritti per ciascuna procedura ai sensi del successivo art. 5.

Il Tavolo tecnico svolge inoltre una funzione di indirizzo, coordinamento e supervisione in merito all’attuazione del presente protocollo d’intesa, nell’ottica di massimizzarne l’efficacia. A tal fine, individua e promuove strategie di appalto congiunto da attuare nel lungo periodo, anche al fine di favorire lo sviluppo sul mercato nazionale e comunitario di prodotti e soluzioni innovativi, volti a soddisfare le esigenze comuni alle Parti.

Resta salva, nell’ipotesi in cui non ci sia l’interesse congiunto di tutte le Parti, la possibilità di procedere alla sottoscrizione di accordi attuativi che coinvolgano solo due delle tre Istituzioni.

Art. 4 – Piano degli acquisti congiunti

Sulla base delle strategie di acquisto condivise ai sensi del precedente articolo, il Tavolo tecnico approva, entro il 31 marzo di ogni anno, un “piano degli acquisti congiunti”, nel quale sono riportate le iniziative di spesa per lavori, servizi e forniture da attuare congiuntamente nei dodici mesi successivi. Nel medesimo documento sono altresì riportati i termini di scadenza, concordati tra le Parti in ragione delle caratteristiche dei singoli affidamenti, per la trasmissione della documentazione tecnica di gara.

Ove tutti i membri del Tavolo tecnico concordino, il “piano degli acquisti congiunti” può essere messo in condivisione con terze amministrazioni aggiudicatrici, al fine di promuovere, anche in virtù delle altre esistenti forme di collaborazione in materia di procurement e ove ne sussistano comunque i presupposti, più estese forme di aggregazione della spesa.

In tal caso, sentite le rispettive strutture buyer per i profili di competenza tecnico/operativi di fattibilità, il Tavolo tecnico può prevedere negli accordi attuativi la partecipazione ai singoli appalti congiunti di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 5 – Accordi attuativi

Le Parti sottoscrivono singoli accordi attuativi in cui sono definiti i reciproci ruoli e responsabilità nello svolgimento di ciascuna procedura di appalto congiunto. La formalizzazione degli accordi attuativi avviene mediante la sottoscrizione da parte dei soggetti indicati dalle singole Istituzioni, sulla base delle informazioni trasmesse dalle rispettive strutture buyer.

In particolare, con gli accordi attuativi sono definiti i seguenti aspetti:

-.definizione dell’esigenza di acquisto, ivi compreso il relativo importo;

-.individuazione della Parte che assume il ruolo di stazione appaltante, che svolgerà la procedura di appalto congiunto;

-.individuazione dei contenuti essenziali dei capitolati tecnici, degli schemi di offerta tecnico/economica, dei requisiti di partecipazione, tenendo conto della necessità di garantire la piena rispondenza alle rispettive esigenze;

-.indicazione dei criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, qualora possibile.

Le Parti si impegnano a prestare la massima collaborazione per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento della procedura di affidamento.

Art. 6 - Rimborso dei costi sostenuti

L’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo è gratuita e non è previsto alcun corrispettivo.

Ciascuna Parte si impegna a rimborsare all’altra i costi sostenuti per l’espletamento delle procedure di appalto congiunto connessi con gli adempimenti di legge, quantificati in relazione a ciascuna procedura sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

Art. 7 - Gestione del contenzioso

L’Istituzione che, in base a quanto definito negli accordi attuativi, ricopre il ruolo di stazione appaltante, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di appalto congiunto di cui al presente accordo e l’elaborazione degli elementi tecnico-giuridici utili ai fini della difesa in giudizio.

Nell’ipotesi di soccombenza in giudizio, le spese di lite e le altre somme che, anche a titolo risarcitorio, la stazione appaltante dovesse essere condannata a pagare, sono ripartite tra le Istituzioni in proporzione alle attività rientranti nell’ambito della propria competenza e responsabilità secondo quanto previsto nei singoli accordi attuativi.

L’AGCM si avvale della rappresentanza ex lege dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 8 – Integrazioni, modifiche e pubblicità del protocollo

Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Parti.

Del presente accordo viene data notizia nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia, nei bollettini l’AGCM e della CONSOB nonché sui siti Internet delle stesse Autorità.

Art. 9 - Sottoscrizione del protocollo d’intesa

Il presente protocollo d’intesa è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle disposizioni legislative successivamente emanate, così come previsto all’art. 15, comma 2 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, della l. 17 dicembre 2012, n. 221.

 

Per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL PRESIDENTE f.f.
Gabriella Muscolo

 

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

 

Per la Banca d’Italia

IL GOVERNATORE
Ignazio Visco